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Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Riferimenti normativi

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Documenti

Riduzioni e agevolazioni

Art. 25 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tassa è ridotta nel modo seguente:
a) soggetti aventi età superiore ai 65 anni che occupino l’abitazione singolarmente la riduzione è pari al 25% sulla parte fissa e variabile;
b) a partire dall’anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
c) per le utenze non domestiche classificate nella categoria di bar, ristoranti e trattorie viene applicato una riduzione pari al 10% sulla parte variabile;
d) per gli immobili accatastati a qualsiasi titolo identificabili come ”rurali ad uso strumentale” sono assoggettabili alla riduzione del 50%, qualora il possessore sia inscritto regolarmente ome coltivatore diretto o IAP. Gli immobili sopracitati devono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività agricola; qualora venga esercitata attività diversa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, produzione, stoccaggio, ecc. verrà applicata la tariffa relativa alla categoria di cui al DPR 198/1999 più similare o comunque relative all’attività prevalente esercitata nei locali.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.


Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa di cui all’art. 15, comma 1, lettera b). La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell’anno di riferimento della TARI.
2. Sono escluse dalla riduzione, le superfici domestiche accessorie ed i locali ed aree destinati all’esercizio di attività economiche

Ultimo aggiornamento pagina: 13/03/2024 10:31:24

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