In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica motivato, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.